Negli ultimi tempi, è emerso un nuovo strumento denominato Scout Speed, che ha iniziato a essere impiegato da circa un anno in alcune città italiane, ma ci si domanda può essere dichiarato nullo il verbale di accertamento che viene elevato con il sistema Speed Scout?
Analisi dello strumento.
Si tratta di un innovativo sistema mobile di rilevamento della velocità, installato sui veicoli della polizia municipale o della Polizia stradale. Questo dispositivo rappresenta l’ultima generazione di autovelox, in grado di monitorare la velocità dei veicoli sia in movimento che fermi, persino quando viaggiano nella direzione opposta. Ma come funziona?
Le forze dell’ordine utilizzano un monitor touch screen a bordo del veicolo, tramite il quale selezionano il limite di velocità desiderato. Il sistema, quindi, individua tutte le vetture, sia quelle che procedono nella stessa direzione del veicolo delle forze dell’ordine, sia quelle che viaggiano in senso opposto, catturando l’immagine della targa e segnalando il luogo esatto in cui è stata scattata. Tuttavia, le funzioni dello Scout-Speed non si limitano alla sola rilevazione della velocità: può essere utilizzato anche per il controllo dell’accesso alle corsie preferenziali, per il rispetto dei divieti di sosta e per verificare la regolarità della documentazione del proprietario del veicolo.
Cosa è stato fatto per mettere in campo questo strumento elettronico.
Lo Scout-Speed, il cui costo si aggira intorno ai 46 mila euro, ha ottenuto l’omologazione dopo una serie di rigorosi e prolungati test condotti dal Ministero delle Infrastrutture italiano, e ha ricevuto il certificato di conformità alla normativa internazionale OIML R91, rilasciato dal METAS (Istituto di Metrologia Svizzero). Oltre alla sua principale funzione di rilevamento della velocità, può essere dotato di ulteriori importanti funzionalità, come la trasmissione di messaggi testuali o immagini, la localizzazione e il supporto in situazioni di emergenza, rendendo le pattuglie operative in una vasta gamma di scenari mission-critical, e ottimizzando così l’investimento. Se dotato di SIM telefonica, può essere localizzato tramite il software di centrale operativa Geomanager e può interagire con tutte le funzioni di comunicazione ed emergenza con l’operatore di centrale. In conclusione, è bene essere consapevoli di queste innovazioni nel contesto della circolazione stradale apparentemente sembra che non è nullo il verbale di accertamento con Speed scout.
Il principio di diritto che risponde al quesito.
Al quesito del presente articolo rispondiamo in maniera affermativa. E’ possibile che il verbale elevato tramite l’attrezzatura Speed Scout sia dichiarato nullo. Ciò si verifica, in particolare, in assenza di preventiva segnalazione.
La Cassazione Civile, seconda sezione, con la sentenza del 26 gennaio 2023 nr. 2384 ha emanato il seguente principio di diritto:
Il d.m. n. 15 agosto 2007, art. 3, nella parte in cui esonera dall’obbligo di presegnalazione l’uso di strumenti (quale lo “Scout speed”), è in contrasto con l’art. 142, comma 6-bis cod. strada.
Norma primaria, di rango superiore, che al contrario contempla tale obbligo per tutte le postazioni presenti sulla rete stradale dedicate a siffatti controlli. Ciò ha rimesso al citato decreto ministeriale la mera individuazione delle relative modalità attuative.
Ad esempio, l’installazione sulle autovetture di messaggi luminosi visibili frontalmente e da tergo, contenenti l’iscrizione sintetica “controllo velocità” o “rilevamento velocità”, senza facoltà di derogarvi.
La normativa di riferimento.
Questa disposizione (quella della preventiva sengnalazione) deve essere disapplicata soltanto se espressamente prevista dalla legge stessa.
Nel caso di specie, l’art. 142, comma 6-bis C.d.S. rimette al decreto ministeriale la sola individuazione delle modalità di impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi al fine di presegnalare la postazione di controllo. Conformemente alle norme stabilite nel regolamento di esecuzione, senza alcuna possibilità di derogare alla generale previsione dell’obbligo di preventiva segnalazione.
Il d.m. n. 15 agosto 2007, artt. 1 e 2, peraltro, distinguono secondo le differenti tipologie di strumentazione. Stabiliscono le modalità di impiego e di segnalazione della postazione di controllo, individuandole in segnali stradali di indicazione, temporanei o permanenti, in segnali stradali luminosi a messaggio variabile, in dispositivi di segnalazione luminosi installati sui veicoli.
L’art. 1 prevede specificamente, al comma 4, cosa le iscrizioni dei dispositivi di segnalazione luminosa installati sulle autovetture possono contenere su una sola riga.
Nella forma sintetica: “controllo velocità” ovvero “rilevamento velocità” e tale previsione è certamente applicabile anche alle ipotesi di autovetture dotate del dispositivo Scout speed.
Fonte: Diritto & Giustizia 2023, 27 gennaio