Concorso di colpa: quando?

concorso di colpa

Commento alla sentenza Corte appello Napoli sez. VIII, 25/09/2020, n.3246 in materia di quando scatta il concorso di colpa nella causazione di un sinistro.

Analisi di un caso di concorso di colpa e prova liberatoria.

Nella sentenza emessa il 17-30 dicembre 2004, il Tribunale di Torre Annunziata si è pronunciato su una richiesta di risarcimento danni avanzata da Di.Sa. nei confronti di Ci.Mi., proprietaria dell’autoveicolo coinvolto nell’incidente, e dell’Un. Assicurazioni S.p.A., assicuratore della responsabilità civile dell’autoveicolo. Come è stato risolto il problema del capire se non ci fosse pari responsabilità in caso di sinistro stradale?

Cosa è stato stabilito in primo grado e cosa ha stabili il giudice nella individuazione della responsabilità degli automobilisti.

La vicenda giuridica ha avuto inizio con la richiesta di Di.Sa. di condannare Ci.Mi. e l’Un. Assicurazioni S.p.A. al risarcimento dei danni subiti in un incidente stradale avvenuto il 7 dicembre 2013 a Torre Annunziata, via (…). L’Un. Assicurazioni S.p.A. si è costituita tardivamente, chiedendo il rigetto della domanda, mentre Ci.Mi. è rimasta contumace.

La sentenza di primo grado, emessa il 19 settembre 2016 e corretta il 4 novembre 2016, ha condannato solidalmente Ci.Mi. e l’Un. Assicurazioni S.p.A. al pagamento di Euro 100.636,21, oltre interessi e spese di lite. Contro questa decisione, Di.Sa. ha proposto appello lamentando errori nella quantificazione del danno.

Nell’appello, Di.Sa. ha contestato la valutazione della diminuzione della capacità lavorativa, sostenendo che il Tribunale aveva adottato un metodo di calcolo anomalo. Ha inoltre richiesto il riconoscimento del lucro cessato e cessante, sostenendo che il giudice di primo grado non aveva considerato adeguatamente la futura contrazione della retribuzione a causa delle gravi lesioni. Infine, ha sollevato dubbi sulla liquidazione delle spese di giudizio.

L’Un. Assicurazioni S.p.A., oltre a contestare l’infondatezza delle richieste di Di.Sa., ha proposto un appello incidentale sostenendo l’inammissibilità dell’appello principale e richiamando l’attenzione su elementi quali la mancata registrazione telematica del veicolo danneggiante e l’assenza di prova per escludere il concorso di colpa di Di.Sa.

La Corte di Appello di Napoli ha respinto l’eccezione di inammissibilità dell’appello principale, ritenendo che l’atto di appello identificasse con precisione i punti della sentenza impugnati. Nel merito, ha valutato ogni singolo motivo dell’appello, dando ragione a Di.Sa. su alcuni aspetti, come la quantificazione della capacità lavorativa ridotta, e respingendo altri, come la richiesta di lucro cessante. Ha riformato parzialmente la sentenza di primo grado, condannando Ci.Mi. e l’Un. Assicurazioni S.p.A. al pagamento delle spese di lite di primo grado in misura diversa.

L’appello incidentale dell’Un. Assicurazioni S.p.A. è stato rigettato, in quanto la Corte ha ritenuto corretto il comportamento del Di.Sa. durante l’incidente, escludendo qualsiasi colpa da parte sua.

Il principio di diritto che ha risposto al quesito.

La presunzione di pari responsabilità prevista dall’art. 2054, comma 2, c.c. pone a carico di ciascuno dei conducenti l’onere della prova liberatoria. Ne deriva che ciascuno di essi deve non soltanto dimostrare la condotta dell’altro, violativa delle norme che disciplinano la circolazione stradale, ma deve anche fornire la prova positiva della propria condotta, che deve risultare conforme alle norme del Codice della Strada ed immune da colpa generica, e volta a porre in atto le manovre di emergenza esigibili nel caso concreto. La prova liberatoria per il superamento della presunzione di colpa in questione non deve essere necessariamente fornita in modo diretto, dimostrando di non aver arrecato apporto causale alla produzione dell’incidente, ma può anche risultare indirettamente tramite l’accertamento del collegamento eziologico – esclusivo o assorbente, dell’evento dannoso con il comportamento dell’altro conducente.

Fonte: Redazione Giuffrè 2020

In conclusione, la sentenza della Corte di Appello di Napoli del 21 settembre 2020 ha rappresentato un’ulteriore fase nel processo di risarcimento per l’incidente stradale del 7 dicembre 2013. La Corte ha rettificato alcuni aspetti della decisione di primo grado, confermando altri, e ha emesso nuove determinazioni sulle spese di lite.

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