Auto aziendale: omessa comunicazione dei dati conducente

Omessa comunicazione dei dati del conducente

Commento alla sentenza della Cassazione civile sez. II, 29/11/2018, n.30939 che tratta dell’omessa comunicazione dei dati del conducente e della responsabilità del proprietario del veicolo. Ipotesi di “giustificato motivo” nella contestazione di infrazione stradale

La problematica dell’omessa comunicazione dei dati del conducente.

L’interpretazione della normativa relativa alle violazioni del codice della strada, in particolare per quanto riguarda la responsabilità del proprietario del veicolo, è stata al centro di una recente sentenza emessa dalla Corte di Cassazione il 26 settembre 2018.

In questo caso, il Ministero dell’Interno ha proposto ricorso per la cassazione di una decisione del tribunale di Genova che aveva respinto l’accusa nei confronti della società Studio R. s.r.l. di non aver comunicato all’autorità competente l’identità del conducente al momento di un’eccesso di velocità contestato.

La controversia verte sull’interpretazione dell’art. 126 bis C.d.S., comma 2, che impone al proprietario del veicolo la responsabilità di comunicare l’identità del conducente al momento dell’infrazione. La sentenza ribadisce il principio che il proprietario è tenuto sempre a conoscere chi guida il veicolo da lui posseduto, sia nei confronti delle pubbliche amministrazioni che nei confronti dei terzi.

La possibile soluzione al problema

La Corte ha distinto tra due situazioni: la prima in cui il proprietario non adempie all’invito a comunicare i dati personali e della patente del conducente, e la seconda in cui fornisce una dichiarazione negativa, indicando un giustificato motivo per l’ignoranza dell’identità del conducente.

È emerso che il legislatore, con il D.L. n. 262 del 2006, art. 2, comma 164, lett. b), ha modificato l’art. 126 bis C.d.S., comma 2, limitando la punibilità dell’omessa comunicazione “senza giustificato e documentato motivo”. La Corte ha sottolineato la necessità di distinguere se il motivo addotto dal proprietario sia “documentato” e “giustificato”.

Il giudizio sulla qualificazione di un motivo come giustificato è stato definito come un giudizio di diritto, sindacabile in sede di legittimità. La Corte ha affermato che il giudice di merito deve valutare se il motivo addotto dal proprietario sia coerente con i principi dell’ordinamento e con gli standard valutativi esistenti nella realtà sociale.

Il principio di diritto che risolve il quesito:


Ai sensi dell’articolo 126 bis, comma 2, ai fini dell’esonero del proprietario di un veicolo dalla responsabilità per la mancata comunicazione dei dati personali e della patente del soggetto che guidava il veicolo al momento del compimento di una infrazione, possono rientrare nella nozione normativa di “giustificato motivo” soltanto il caso di cessazione della detenzione del veicolo da parte del proprietario o la situazione imprevedibile ed incoercibile che impedisca al proprietario di un veicolo di sapere chi lo abbia guidato in un determinato momento, nonostante che egli abbia (e dimostrati in giudizio di avere) adottato misure idonee, esigibili secondo criteri di ordinaria diligenza, a garantire la concreta osservanza del dovere di conoscere e di ricordare nel tempo l’identità di chi si avvicendi alla guida del veicolo.

Fonte:Diritto & Giustizia 2018, 30 novembre (nota di: Eleonora Mattioli)

Nel caso specifico, la Corte ha ritenuto fondata la censura del Ministero dell’Interno, poiché il tribunale genovese non ha considerato il dovere del proprietario del veicolo di conoscere l’identità dei conducenti. Quindi la sanzione per omessa comunicazione dei dati del conducente può essere evitata solo in alcuni casi.

La Corte ha chiarito che un giustificato motivo può essere configurato solo in caso di cessazione della detenzione del veicolo da parte del proprietario o in presenza di situazioni imprevedibili e incoercibili che impediscono al proprietario di conoscere l’identità del conducente, nonostante le misure adottate.

La sentenza è stata cassata con rinvio al tribunale di Genova, che dovrà attenersi al principio di diritto enunciato.

Questa decisione sottolinea l’importanza per i proprietari di veicoli di adottare misure adeguate per conoscere e documentare l’identità dei conducenti al fine di evitare responsabilità in caso di infrazione.

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