Comportamento imprudente del pedone investito da un veicolo e presunzione di colpa del conducente – art. 156 codice della strada.

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Commento alla sentenza della Cassazione civile sez. III, 04/04/2017, n.8663 sulla responsabilità del pedone investito – art. 156 codice della strada

La revocazione della sentenza n. 18241 del 28 agosto 2014 della Corte di Cassazione, depositata in data 4 aprile 2017, rappresenta un importante sviluppo nel contesto giuridico italiano. La sentenza, basata sui ricorsi presentati da E.A., M.R., e V., è stata oggetto di attenzione per i motivi che hanno portato alla richiesta di revocazione.

### Contesto Giuridico

I ricorrenti hanno avanzato due motivi principali per richiedere la revocazione della sentenza. In primo luogo, hanno contestato l’improcedibilità del ricorso per cassazione presentato da M.V., sostenendo che la decisione della Corte era basata su un falso presupposto di fatto. In secondo luogo, hanno censurato l’inammissibilità del ricorso per cassazione presentato da E.A. e altri per presunta tardività.

### Prima Censura: Improcedibilità del Ricorso di M.V.

La Corte ha esaminato il primo motivo, dichiarando che la decisione impugnata era basata su un errore percettivo riguardante la notifica della sentenza di appello a M.V. Gli atti dimostravano che la notificazione era stata effettuata correttamente, invalidando così la motivazione della Corte. La revocazione è stata accolta per questo aspetto, riconoscendo che i presupposti per dichiarare l’improcedibilità del ricorso non erano presenti.

### Seconda Censura: Inammissibilità del Ricorso di E.A. e Altri

Il secondo motivo riguardava l’inammissibilità del ricorso di E.A. e altri per presunta tardività. La Corte ha sostenuto che la data di notifica della sentenza di appello era erronemente interpretata, ritenendo che la Corte aveva già affrontato e risolto questa questione come punto controverso nella decisione precedente. Di conseguenza, l’impugnazione per revocazione di questa parte è stata dichiarata inammissibile.

### Decisione Finale

La Corte ha proceduto alla fase rescissoria del giudizio, concentrandosi sulla posizione di M.V. La sentenza di appello aveva escluso la responsabilità del conducente dell’auto coinvolta in un incidente stradale, stabilendo che il pedone M.M. era il solo responsabile.

Il collegio, tuttavia, ha ritenuto che la motivazione della Corte di appello fosse insufficiente. La responsabilità del conducente deve essere valutata considerando se avesse adottato tutte le precauzioni e se la condotta del pedone era ragionevolmente imprevedibile. La Corte ha cassato la sentenza impugnata, rinviando la causa alla Corte di appello di Roma per una nuova valutazione alla luce del principio di diritto enunciato.

### Principio che ha risolto il quesito
A fronte di un comportamento imprudente del pedone investito da un veicolo, la presunzione di colpa addossata al conducente non può essere superata dimostrando l’anomalia della condotta della vittima (nella specie, il pedone, appena sceso da un autobus, aveva repentinamente attraversato la strada davanti al mezzo pubblico, il quale si era arrestato al di fuori degli spazi dedicati), occorrendo la prova che tale condotta non fosse ragionevolmente prevedibile e che il conducente avesse adottato tutte le cautele esigibili in relazione alle circostanze del caso concreto, anche sotto il profilo della velocità di guida mantenuta.

Fonte:Foro it. 2017, 9, I, 2771

### Conclusioni

Questa sentenza evidenzia l’importanza dell’analisi accurata dei fatti e della corretta applicazione del diritto nelle decisioni giuridiche. La revocazione in parte conferma l’esistenza di errori procedurali, mentre la fase rescissoria sottolinea l’importanza di una motivazione adeguata nelle decisioni che coinvolgono responsabilità in incidenti stradali. La sentenza rappresenta un esempio di come il sistema legale possa correggere errori sostanziali quando vengono portati alla sua attenzione attraverso i mezzi appropriati.

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