Incidente stradale: Il bisogno fisiologico costituisce malessere fisico che giustifica la sosta sulla corsia di emergenza

Commento alla sentenza della Cassazione penale sez. IV, 19/02/2019, n.13124 – violazione dell’art. 157 codice della strada – omicidio colposo stradale.
**La giurisprudenza e le sfumature dell’omicidio colposo in incidenti stradali**

La Corte d’appello di Roma, con sentenza datata 19 febbraio 2019, ha confermato la decisione del Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Roma, emessa il 19 marzo 2015, che assolveva D.T.A. dall’accusa di omicidio colposo in relazione a un incidente stradale avvenuto il (OMISSIS). La vicenda, che coinvolgeva il conducente del taxi D.T. e il motociclista C., solleva questioni interessanti riguardo alla qualificazione degli eventi e alle responsabilità connesse.

### Il contesto dell’incidente

L’incidente in questione si verificò quando il tassista D.T., in orario mattutino, decise di fermarsi sulla corsia d’emergenza del (OMISSIS) per soddisfare un impellente bisogno fisiologico. Mentre D.T. era fuori dal taxi, il motociclista C., apparentemente senza accorgersi del veicolo fermo, lo tamponò violentemente, causando la morte di quest’ultimo. La sentenza del Tribunale di Roma, successivamente confermata dalla Corte d’appello, assolse D.T.A. sostenendo che la sosta sulla corsia d’emergenza era giustificata a causa di un “malessere” derivante dai problemi prostatici di D.T.

### Le argomentazioni delle parti civili

Le parti civili, rispettivamente fratello e figlio della vittima, avevano presentato ricorso contro la sentenza d’appello. Uno dei principali punti sollevati riguardava la telefonata effettuata da D.T. poco prima dell’impatto. Secondo le parti civili, il fatto che D.T. avesse avuto il tempo di telefonare dimostrava che la sosta era stata prolungata oltre il necessario. Inoltre, veniva contestata la qualificazione del bisogno urinario come “malessere” e la mancanza dell’uso delle quattro frecce durante la sosta.

### La decisione della Corte d’appello

La Corte d’appello respinse i motivi d’appello delle parti civili, sottolineando che la sosta di D.T. era giustificata in virtù del suo “malessere” causato dai problemi prostatici. La breve telefonata effettuata prima del bisogno fisiologico non venne considerata come prova di un’ulteriore prolungazione ingiustificata della sosta. Inoltre, la Corte ritenne che le condizioni per l’uso delle quattro frecce e dei giubbotti catarifrangenti non fossero soddisfatte, data la buona visibilità e il tratto rettilineo in cui avvenne l’incidente.

### Riflessioni sulla sentenza

La sentenza solleva diverse questioni rilevanti in materia di omicidio colposo in incidenti stradali. La qualificazione del bisogno urinario come “malessere” e la sua giustificazione per problemi prostatici pongono l’attenzione sulla delicatezza delle valutazioni riguardanti le emergenze personali dei conducenti. Inoltre, la considerazione del contesto e delle condizioni stradali, come la buona visibilità, nella valutazione della colpa del conducente offre spunti di riflessione sulla complessità delle decisioni giudiziarie in casi simili.

Questa sentenza evidenzia come, in materia di incidenti stradali, sia fondamentale considerare ogni aspetto del contesto e delle circostanze specifiche. La sottolineatura del concetto di “malessere” come giustificazione per la sosta può avere implicazioni importanti nel contesto legale e offre una prospettiva più ampia sulla valutazione delle responsabilità in incidenti stradali.

Il principio di diritto utilizzato per annullare il reato penale.
Il bisogno fisiologico deve essere inquadrato in quel concetto di “malessere” fisico che, sulla base del combinato disposto della lett. d) del comma 1 dell’art. 157 c.d.s., con il comma 5 dell’art. 176 c.d.s., giustifica la sosta sulla corsia di emergenza durante la circolazione sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali. Infatti, il malessere non si esaurisce solo nella nozione d’infermità incidente sulla capacità intellettiva e volitiva del soggetto, ex art. 88 c.p., o nell’ipotesi di caso fortuito, ex art. 45 c.p., bensì nel più generale concetto di disagio e finanche di incoercibile necessità fisica, anche transitoria, che non consente di proseguire la guida con il dovuto livello di attenzione.

Fonte: Diritto & Giustizia 2019, 27 marzo (nota di: Fabio Piccioni Avvocato del Foro di Firenze)

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