Targa System 4.0 non omologato? La multa è nulla.

Commento alla sentenza della Cassazione civile sez. II, 10/05/2023, n.12681 in materia di Targa system 4.0. – art. 80 del codice della strada

**Introduzione:**
La sentenza del Tribunale di Pistoia, emessa il 15 ottobre 2020, riguarda un caso di contestazione di violazione al codice della strada presentato da D.T. nei confronti del Comune di Agliana. La contestazione si basava su un verbale di accertamento, emesso dalla Polizia Municipale, relativo alla violazione dell’art. 80 del Codice della Strada.

**Contestazione della Violazione e Contestazione Differita:**
Il Giudice di Pace di Pistoia, nella sentenza n. 703/2019 del 22 ottobre 2019, aveva respinto l’opposizione di D.T. contro il verbale di accertamento. Tuttavia, il Tribunale di Pistoia ha affrontato le argomentazioni dell’appellante riguardo alla contestazione differita dell’infrazione. D.T. contestava la legittimità della contestazione basata sul sistema “Targa System 4.0,” non omologato né approvato per il rilevamento delle violazioni al Codice della Strada.

Il Tribunale ha respinto le argomentazioni di D.T., sostenendo che l’accertamento della violazione non era avvenuto tramite il “Targa System 4.0,” ma attraverso la consultazione diretta della banca dati da parte degli agenti accertatori. Tuttavia, la violazione è stata contestata successivamente, a seguito di un invito ex art. 180 del Codice della Strada.

**I Motivi del Ricorso:**
D.T. ha presentato un ricorso articolato in otto motivi. I primi tre motivi riguardano la presunta violazione degli articoli 80, 180, 200, e 201 del Codice della Strada. Il ricorrente sostiene l’illegittimità della contestazione differita, sottolineando l’importanza dell’immediata contestazione delle violazioni per annotare la sospensione del veicolo dalla circolazione fino alla revisione.

**Esame dei Motivi di Ricorso:**
Il Tribunale ha esaminato congiuntamente i motivi di ricorso, respingendo le affermazioni di D.T. riguardo alla contestazione differita dell’infrazione. Ha chiarito che, nonostante il sistema “Targa System 4.0” non fosse omologato, poteva essere utilizzato come ausilio per gli agenti nella fase di accertamento. La contestazione dell’infrazione, tuttavia, è avvenuta in seguito all’invito ex art. 180 del Codice della Strada.

**Decisione del Tribunale e Conclusioni:**
Il Tribunale ha respinto il ricorso di D.T., confermando la legittimità della contestazione differita. Ha escluso la contestazione differita dell’infrazione, poiché l’accertamento è stato considerato immediato, avvenuto al momento della verifica presso gli uffici di polizia. Il Tribunale ha dichiarato la regolarità dell’accertamento e della contestazione.

**Considerazioni Finali:**
La sentenza del Tribunale di Pistoia mette in luce la necessità di comprendere le modalità di contestazione delle violazioni al codice della strada e l’utilizzo di sistemi tecnologici non omologati. La chiarezza sulla tempistica della contestazione, come evidenziato dalla decisione, è fondamentale per garantire la regolarità delle procedure e la tutela dei diritti dei cittadini.

Il principio che ha annullato il verbale emesso con il sistema Targa system
In tema di violazione dell’art. 80, comma 14, del codice della strada, la mancata omologazione del sistema denominato “Targa System 4.0” ne preclude la possibilità di utilizzazione, in via autonoma, ai fini del relativo accertamento, tuttavia esso può essere impiegato come punto di partenza per le operazioni di accertamento della violazione e successiva contestazione le quali, prendendo le mosse dai dati in tal modo ricavati, dovranno poi ricevere completamento attraverso un’ulteriore attività accertativa da parte degli organi competenti.
Fonte:Giustizia Civile Massimario 2023

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