Il divieto di transito dei mezzi pesanti deve essere ben documentato

corsie preferenziali - annullamento multa

Commento alla sentenza del T.A.R. Brescia, (Lombardia) sez. I, 21/08/2018, n.807 – riguardante la limitazione alla circolazione urbana dei mezzi pesanti – violazione art. 7 codice della strada.
La Revoca del Divieto di Transito a Montello: Analisi della Sentenza del TAR Lombardia.

**Introduzione:**
La sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) Lombardia, Sezione Prima, depositata il 21 agosto 2018, ha dichiarato improcedibile il ricorso presentato da alcune ditte di autotrasporto e associazioni di categoria contro il divieto di transito su via Papa Giovanni XXIII, emanato dal Comune di Montello con la deliberazione giuntale n. 59 del 28 luglio 2016. La controversia si è conclusa con la revoca del provvedimento, effettuata dal Comune con la deliberazione giuntale n. 32 del 10 aprile 2018.

**Il Contesto del Divieto di Transito:**
Il Comune di Montello aveva imposto il divieto di transito per automezzi con massa a pieno carico superiore a 5 tonnellate su via Papa Giovanni XXIII, situata nel perimetro del centro abitato. La motivazione del provvedimento era basata sull’aumento del traffico pesante e sull’incremento dei valori dell’ozono e delle polveri sottili, principalmente causati da veicoli diesel euro 0, 1 e 2.

**Le Contestazioni delle Imprese e le Osservazioni del TAR:**
Le ditte di autotrasporto, insieme alle associazioni di categoria, avevano impugnato il provvedimento del Comune, sottolineando diverse censure. Tra le principali contestazioni, si evidenziavano la mancanza di dati precisi sull’inquinamento, l’assenza di considerazione della proposta di restrizioni solo per i veicoli inferiori a euro 3 e gli oneri aggiuntivi derivanti dall’allungamento del percorso.

Il TAR, con l’ordinanza n. 775 del 29 novembre 2016, aveva accolto la domanda cautelare avanzata dalle imprese, rilevando una mancanza di studio preliminare da parte del Comune, essenziale per determinare l’effettiva necessità del divieto in relazione agli interessi pubblici e privati coinvolti.

**La Revoca del Provvedimento e le Nuove Valutazioni del Comune:**
Successivamente, il Comune di Montello ha revocato la deliberazione contestata, basando la decisione su nuove valutazioni emerse da uno studio di fattibilità sulla riduzione del traffico pesante e da un’indagine sull’impatto acustico in via Papa Giovanni XXIII.
Questo il principio di base applicato al caso: Il comune che vuole introdurre una limitazione alla circolazione urbana dei mezzi pesanti deve effettuare una adeguata valutazione degli effetti delle proprie determinazioni, evitando di assumere decisioni affrettate che impongono sacrifici ingiustificati agli operatori economici e ai cittadini.
Fonte: Diritto & Giustizia 2018, 31 agosto (nota di: Stefano Manzelli)

**La Decisione del TAR:**
Il TAR Lombardia ha dichiarato improcedibile il ricorso, considerando che la revoca della deliberazione ha modificato il quadro amministrativo. Con la nuova valutazione del Comune, il ricorso non aveva più oggetto e veniva quindi dichiarato improcedibile.

**Conclusioni e Spese di Giudizio:**
La sentenza ha deciso di compensare le spese di giudizio, tenendo conto della complessità dei problemi legati alla regolazione del traffico e alla composizione degli interessi pubblici e privati. Non si è ravvisata una situazione di soccombenza virtuale in quanto la revoca del provvedimento non ha comportato un effettivo riconoscimento della fondatezza delle censure delle imprese.

**P.Q.M.:**
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha dichiarato improcedibile il ricorso, compensando le spese di giudizio e ponendo il contributo unificato a carico della parte ricorrente.

La sentenza offre un’importante riflessione sulle procedure amministrative e sottolinea l’importanza di uno studio approfondito e preciso prima di adottare provvedimenti che possono incidere sugli interessi delle imprese e della collettività.

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