A più violazioni del codice della strada a breve distanza di tempo sulla medesima tratta può corrispondere una singola contravvenzione

ztl . violazione accesso art. 7, comma 14 codice della strada

Commento alla sentenza della Cassazione civile sez. II, 11/09/2018, n.22028

Questo il principio di diritto:

In caso di più violazioni del codice della strada a breve distanza di tempo sulla medesima tratta, non può escludersi aprioristicamente la configurabilità di un’unica condotta, e dunque di una sola violazione, ma occorre valutare se il tempo intercorso tra le singole condotte illecite possa essere sufficiente a dar luogo a più azioni autonome. Ad affermarlo è la Cassazione che ha accolto il ricorso di un istituto di vigilanza contro plurime infrazioni dell’articolo 7, comma 14 del c.d.s. (accesso Ztl), commesse in un paio di mesi da alcuni autoveicoli. Per la Corte, dunque, non a singola violazione del codice della strada deve corrispondere una distinta contravvenzione.

Fonte: Guida al diritto 2018, 40, 26

La Cassazione annulla la condanna dell’IVRI: Il Cumulo Materiale e la Buona Fede a Sostegno dell’Istituto di Vigilanza Riuniti d’Italia

La recente sentenza della Cassazione, depositata il 11 settembre 2018, ha annullato la condanna inflitta all’Istituto di Vigilanza Riuniti d’Italia (IVRI) da parte del Tribunale di Milano. La controversia aveva origine da 141 verbali di contestazione emessi nei confronti dell’IVRI per violazioni del Decreto Legislativo n. 285 del 1992, articolo 7, comma 14. Le infrazioni riguardavano il transito in zone a traffico limitato e corsie riservate ai mezzi pubblici senza l’autorizzazione necessaria, commesse nei mesi di novembre e dicembre 2012.

L’IVRI aveva presentato opposizione al Giudice di Pace di Milano, sostenendo di essere incorsa in un errore incolpevole, poiché al momento delle infrazioni non era a conoscenza della modifica del regime di autorizzazione adottato dal Comune di Milano con l’ordinanza n. 684429 del 2012. L’IVRI aveva regolarizzato la propria posizione non appena ricevuto il primo verbale di contestazione.

Il Giudice di Pace aveva escluso l’errore di fatto ma aveva ritenuto applicabile il Decreto Legislativo n. 285 del 1992, articolo 198, comma 1, confermando 14 verbali e annullando gli altri. Il Tribunale di Milano, invece, aveva accolto l’appello del Comune, respingendo l’opposizione dell’IVRI e confermando la condanna.

La Cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso presentato dall’IVRI, contestando l’omesso esame di un fatto decisivo e la violazione delle normative. La sentenza ha precisato che, in caso di violazioni commesse in un brevissimo lasso di tempo e con riferimento al medesimo tratto stradale, la condotta è unica e deve essere applicata una sola sanzione, respingendo l’applicazione del cumulo materiale.

In merito al secondo motivo, la Cassazione ha respinto la violazione e falsa applicazione della legge, sostenendo che la sentenza del Tribunale di Milano aveva correttamente escluso l’applicabilità dell’esimente della buona fede. La Cassazione ha ritenuto che l’IVRI, essendo un operatore qualificato nel settore della vigilanza, avrebbe potuto attivarsi tempestivamente per conoscere le nuove prescrizioni.

La decisione della Cassazione ribadisce l’importanza di valutare attentamente le circostanze specifiche di ciascun caso e di considerare la temporalità e la continuità delle condotte per determinare l’applicazione delle sanzioni. In questo caso, l’IVRI ha ottenuto l’annullamento di gran parte delle contestazioni, dimostrando la validità delle argomentazioni difensive presentate.

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