Annullato il Ritiro della Patente per Diniego Automatico – focus art. 120 comma 1 codice della strada.

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Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Terza, ha emesso una rilevante sentenza in merito al ritiro della patente di guida categoria “B” connesso a un diniego automatico basato su una sentenza di condanna.

La pronuncia mette in discussione l’automatismo nel ritiro della patente dopo una condanna, evidenziando la necessità di una valutazione dettagliata e specifica della posizione dell’interessato. Analizziamo i dettagli della sentenza e le implicazioni per chi si trova in una situazione simile.

Perchè la patente non deve essere ritirata

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio ha annullato un provvedimento di ritiro della patente di guida categoria “B” basato su un diniego automatico derivante da una sentenza di condanna.

Il ricorrente contestava l’automatismo del ritiro, sostenendo che, in seguito a una recente pronuncia della Corte Costituzionale. L’amministrazione avrebbe dovuto valutare in modo dettagliato i requisiti morali prima di procedere al ritiro. La sentenza pone l’accento sulla necessità di una valutazione specifica della condotta successiva alla condanna e degli elementi che dimostrano il venir meno dei requisiti morali richiesti per il rilascio della patente. La decisione del TAR Lazio ha rilevanti implicazioni per coloro che potrebbero trovarsi nella stessa situazione, aprendo la strada a una revisione dei criteri adottati dalle amministrazioni in caso di condanna per reati di guida.

Cosa dispone l’articolo 120 del codice della strada?

L’articolo in questione disciplina la NON possibilità, per i delinquenti abituali o professionali o coloro che sono stati sottoposti a misure di sicurezza, di conseguire la patente b

Non possono conseguire la patente di guida i delinquenti abituali, professionali o per tendenza e coloro che sono o sono stati sottoposti a misure di sicurezza personali o alle misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ad eccezione di quella di cui all’articolo 2, e dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, le persone condannate per i reati di cui agli articoli 73 e 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, fatti salvi gli effetti di provvedimenti riabilitativi, nonchè i soggetti destinatari dei divieti di cui agli articoli 75, comma 1, lettera a), e 75-bis, comma 1, lettera f), del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990 per tutta la durata dei predetti divieti. Non possono di nuovo conseguire la patente di guida le persone a cui sia applicata per la seconda volta, con sentenza di condanna per il reato di cui al terzo periodo del comma 2 dell’articolo 222, la revoca della patente ai sensi del quarto periodo del medesimo comma.

2. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 75, comma 1, lettera a), del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, se le condizioni soggettive indicate al primo periodo del comma 1 del presente articolo intervengono in data successiva al rilascio, il prefetto provvede alla revoca della patente di guida. La revoca non può essere disposta se sono trascorsi più di tre anni dalla data di applicazione delle misure di prevenzione, o di quella del passaggio in giudicato della sentenza di condanna per i reati indicati al primo periodo del medesimo comma 1.

3. La persona destinataria del provvedimento di revoca di cui al comma 2 non può conseguire una nuova patente di guida prima che siano trascorsi almeno tre anni.

4. Avverso i provvedimenti di diniego di cui al comma 1 e i provvedimenti di cui al comma 2 è ammesso il ricorso al Ministro dell’interno il quale decide, entro sessanta giorni, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

5. Con decreto del Ministro dell’interno e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono stabilite le modalità necessarie per l’adeguamento del collegamento telematico tra il sistema informativo del Dipartimento per i trasporti terrestri e il trasporto intermodale e quello del Dipartimento per le politiche del personale dell’amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie, in modo da consentire la trasmissione delle informazioni necessarie ad impedire il rilascio dei titoli abilitativi di cui al comma 1 e l’acquisizione dei dati relativi alla revoca dei suddetti titoli intervenuta ai sensi del comma 2.

6. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, in violazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 3, provvede al rilascio dei titoli abilitativi di cui all’articolo 116 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.084 a euro 3.253.

6-bis. Nei confronti dei soggetti indicati dal comma 1, il giudice con la sentenza di condanna o con l’applicazione di una misura di sicurezza o di prevenzione, ovvero il prefetto con l’irrogazione dei divieti di cui agli articoli 75, comma 1, lettera a), e 75-bis, comma 1, lettera f), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, può disporre l’interdizione dalla conduzione dei velocipedi a pedalata assistita di cui all’articolo 50, comma 1, fatti salvi gli effetti di provvedimenti riabilitativi e, per i soggetti destinatari dei predetti divieti, per tutta la loro durata. Nell’ipotesi di cui al comma 2, il prefetto con il provvedimento di revoca della patente di guida può disporre l’applicazione dell’ulteriore misura dell’interdizione dalla conduzione dei predetti velocipedi. Avverso il provvedimento interdittivo del prefetto è ammesso ricorso ai sensi del comma 4. La violazione della misura interdittiva di cui al presente comma è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 7.000 ed è disposta la confisca del mezzo.

Il principio di diritto che consente il non ritiro della patente.

Il Tribunale Amministrativo Regionale di Roma, (Lazio) sez. III, 10/06/2019, con la sentenza n.7516 è giunto a dichiarare illegittimo il provvedimento di ritiro della patente di guida adottato in via automatica sulla base dell’esistenza di una delle cause ostative di cui all’art. 120, comma 1, Cod. Strada.

Questo il principio di diritto: È illegittimo il provvedimento di ritiro della patente di guida disposto in via automatica sulla base del solo presupposto dell’esistenza di una delle cause ostative di cui al comma 1 dell’art. 120 del codice della strada, così come risultanti dal collegamento per via telematica tra i sistemi informativi degli uffici del Ministero dell’Interno e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

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