Al rifiuto di sottoporsi ai controlli per i livelli di alcol è applicabile la pena in accordo tra le parti

Analisi e Commento sulla Sentenza del Tribunale di Ferrara del 13 novembre 2023

La sentenza del Tribunale di Ferrara del 13 novembre 2023 riguarda il procedimento penale contro BE.Cr., accusata del reato previsto dall’art. 186, comma 7 Codice della Strada. L’imputata ha patteggiato la pena, ottenendo una riduzione della stessa e la sostituzione della pena detentiva con lavori di pubblica utilità (LL.PP.UU.). Analizziamo i fatti e il diritto che emergono dalla decisione del giudice.

Fatto:
BE.Cr. è stata citata in giudizio per rispondere del reato di guida in stato di ebbrezza commesso a Ferrara il 10 settembre 2021. Prima dell’apertura del dibattimento, l’imputata, tramite il suo procuratore speciale, ha proposto un accordo di patteggiamento con il favorevole parere del Pubblico Ministero. L’accordo prevede una pena base di sei mesi di arresto e 1.500 euro di ammenda, ridotta a quattro mesi di arresto e 1.000 euro di ammenda per la scelta del rito. La pena detentiva concordata è stata successivamente sostituita con 240 ore di LL.PP.UU. presso un’associazione di volontariato a Reggio Emilia.

Il Tribunale, prendendo atto dell’accordo, emette la sentenza ai sensi degli artt. 444 e ss. c.p.p.

Diritto:
Il giudice, in primo luogo, afferma che non emergono elementi che giustifichino l’adozione della sentenza di non doversi procedere (art. 129 c.p.p.), poiché la commissione del reato è evidente dai documenti presenti nel fascicolo processuale.

Successivamente, valutando la qualificazione giuridica del reato e l’accordo di patteggiamento, il giudice ritiene congrua la pena base e adeguata la riduzione per la scelta del rito. Approva quindi l’accordo delle parti.

In relazione alla sostituzione della pena detentiva con i lavori di pubblica utilità, il giudice verifica la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge (art. 53 e ss. L. n. 689/81). Constatata l’assenza di impedimenti, ritiene che la pena sostitutiva sia idonea alla rieducazione dell’imputata, anche considerando la sua età e le prospettive lavorative. Inoltre, sottolinea che i LL.PP.UU. presso l’associazione indicata consentiranno all’imputata di mantenere legami sociali e di reinserirsi nel contesto lavorativo.

Infine, il giudice dispone la sospensione della patente di guida per due anni, applicando la sanzione amministrativa prevista dall’art. 186 C.d.S. in modo obbligatorio, indipendentemente dall’accordo delle parti.

Decisione:
Il Tribunale accoglie l’accordo di patteggiamento tra le parti, infliggendo a BE.Cr. una pena di quattro mesi di arresto, 1.000 euro di ammenda e 240 ore di LL.PP.UU. presso un’associazione di volontariato. Inoltre, dispone la sospensione della patente di guida per due anni.

Commento:
La sentenza evidenzia la possibilità di addivenire a un accordo di patteggiamento anche in casi di reati stradali, permettendo al giudice di valutare la congruità della pena proposta dalle parti. La sostituzione della pena detentiva con lavori di pubblica utilità riflette un approccio orientato alla rieducazione dell’imputata.

La sanzione amministrativa obbligatoria della sospensione della patente di guida sottolinea l’importanza della sicurezza stradale e la necessità di applicare misure preventive, anche in assenza di opposizioni delle parti. La sentenza illustra come la legge vigente preveda la sospensione automatica della patente per determinati reati stradali, indipendentemente dagli accordi delle parti coinvolte.

Nella fattispecie di rifiuto di sottoporsi ai prelievi ematici per gli accertamenti urgenti al fine di verificare il asso alcolemico dopo aver causato un sinistro stradale ed essere stato trasportato al pronto soccorso, per l’imputato trova accoglimento la richiesta di pena sostitutiva sull’accordo delle parti, non risultando sussistente alcun elemento per una sentenza di non doversi procedere.

Fonte: Redazione Giuffrè 2023

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