Quando non sussiste la circostanza aggravante di cui all’art. 186 comma 2 sexies cds

Analisi e Commento sulla Sentenza del Tribunale di La Spezia del 01/10/2012

La sentenza emessa dal Tribunale di La Spezia in data 01/10/2012 riguarda il procedimento penale nei confronti di P.C.G., imputata dei reati di guida in stato di ebbrezza (art. 186 comma 7 Codice della Strada) e rifiuto di sottoporsi all’esame alcolimetrico. Analizziamo i fatti e il diritto che emergono dalla decisione del giudice.

Fatto:
Il procedimento ha avuto inizio con la citazione a giudizio di P.C.G. da parte del Pubblico Ministero il 09/03/2012. All’udienza, l’imputata è stata dichiarata contumace per non essere comparsa e, successivamente, è stata dichiarata colpevole solo del reato di rifiuto di sottoporsi all’esame alcolimetrico.

L’istruttoria dibattimentale ha evidenziato che l’autovettura guidata da P.C.G. era stata fermata da un carabiniere in seguito a una lite sulla pubblica via. L’imputata, al momento del fermo, presentava alito vinoso. Sottoposta al test alcolimetrico, ha simulato il soffio, rendendo impossibile la misurazione.

Diritto:
Il giudice ha affermato la penale responsabilità dell’imputata solo per il reato di rifiuto di sottoporsi all’esame alcolimetrico, basandosi sulle dichiarazioni del teste S.D.S. Secondo il giudice, non vi è piena prova della sussistenza del reato di guida in stato di ebbrezza, in quanto è stato effettuato un solo test alcolimetrico incerto a causa del volume espirato insufficiente.

Inoltre, il giudice ha escluso la circostanza aggravante di guida in stato di ebbrezza ai sensi dell’art. 186 comma 2 sexies Codice della Strada, poiché il fatto si è verificato poco dopo le ore 07.00 di mattina.

Decisione:
Il Tribunale ha assolto l’imputata dal reato di guida in stato di ebbrezza, dichiarando che il fatto non sussiste. Tuttavia, ha ritenuto P.C.G. colpevole del reato di rifiuto di sottoporsi all’esame alcolimetrico, condannandola a sei mesi di arresto e una multa di 1.500 euro. È stata inoltre irrogata la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per sei mesi.

Commento:
La sentenza dimostra l’importanza delle prove concrete nella valutazione della responsabilità penale. La mancata esecuzione del test alcolimetrico ha influito sulla decisione del giudice, che ha escluso il reato di guida in stato di ebbrezza per mancanza di prove sufficienti.

Il giudice ha applicato una pena ritenuta adeguata ai fatti accertati, sottolineando l’assenza di attenuanti generiche e la mancanza dei presupposti per la sospensione condizionale della pena.

La sentenza mette in evidenza l’importanza del rispetto delle norme sulla guida in stato di ebbrezza e sull’obbligo di sottoporsi agli esami alcolimetrici, sottolineando l’efficacia delle misure sanzionatorie previste dalla legge in caso di violazioni.

In tema di guida in stato di ebrezza, non sussiste la circostanza aggravante di cui all’art. 186 comma 2 sexies del codice della strada laddove il fatto si sia verificato trascorse sia pure di poco le ore 07.00 di mattina.

Fonte: Redazione Giuffrè 2012

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