Guida in stato di ebbrezza e revoca della patente: analisi un caso interessante,

Revoca Patente: Sentenza di Appello Riforma Pena nel Caso Da.Pi.

Il 14 aprile 2022, il Tribunale di Cagliari emise una sentenza che dichiarava Da.Pi. colpevole di guida in stato di ebbrezza. Tuttavia, l’appello presentato dal difensore dell’imputato ha portato a una parziale riforma della decisione.

La sentenza di primo grado si basava su prove testimoniali e documentali raccolte durante il dibattimento. I Carabinieri intervenuti sul luogo del sinistro il 27 maggio 2018 avevano accertato che Da.Pi., al volante di un’auto, non aveva rispettato uno stop, causando una collisione con un autocarro proveniente dalla sua sinistra. Dopo aver notato l’alterazione dello stato di Da.Pi., i Carabinieri avevano richiesto un test etilometrico alla Polizia di Stato, che aveva confermato un tasso alcolemico superiore al limite consentito.

Il tribunale di primo grado aveva inflitto a Da.Pi. una pena di un anno di arresto, 3.000 euro di ammenda e la revoca della patente di guida. L’appello presentato dal difensore contestava la prova del corretto funzionamento dell’etilometro, l’insussistenza dell’aggravante di provocare il sinistro e la mancanza di motivazione sulla sospensione condizionale della pena e sulle attenuanti generiche.

La Corte d’Appello ha respinto l’argomento sulla prova dell’etilometro, sostenendo che la difesa non aveva allegato un malfunzionamento specifico. Tuttavia, ha accolto l’appello riguardo all’aggravante, sostenendo che non c’erano prove sufficienti per attribuire a Da.Pi. la colpa del sinistro.

La Corte ha confermato la revoca della patente ma ha ridotto la pena a sei mesi di arresto e 1.500 euro di ammenda, sostituendo la sanzione amministrativa con la sospensione della patente per un anno. Inoltre, ha riconosciuto il beneficio della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale.

La decisione della Corte d’Appello ha evidenziato la necessità di una prova chiara per l’aggravante e ha considerato gli elementi attenuanti nella riduzione della pena, fornendo una decisione dettagliata e motivata in risposta agli argomenti sollevati dalla difesa.

Concludendo: non sussiste l’aggravante della guida in stato di ebrezza per il conducente che sia solo stato coinvolto nel sinistro stradale

Nella guida in stato di ebrezza l’aggravante di cui al comma 2 bis dell’art. 186 codice della strada, sussiste solo quando il conducente abbia provocato un sinistro con la propria condotta di guida, mentre non è sufficiente che sia stato coinvolto in un sinistro determinato dal mancato rispetto del codice della strada,  di terzi.

Fonte:

Redazione Giuffrè 2023

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