Un focus codice della strada: La legge sulla Criminalità Stradale tra Innovazioni Normative e Critiche di Costituzionalità”

Nuove Normative sulla Criminalità Stradale: Analisi e Critiche

La l. 23 marzo 2016, n. 41, ha introdotto significative modifiche nel codice penale in relazione alle ipotesi delittuose di lesioni colpose stradali ed omicidio colposo stradale, ponendo l’attenzione sugli stati di ebbrezza alcolica o di alterazione psicofisica da sostanze stupefacenti dei conducenti. L’obiettivo dichiarato di contrastare la criminalità stradale ha portato a un rafforzamento delle sanzioni, ma anche a una serie di problematiche interpretative.

La legge, spinta da presunte emergenze, è stata criticata per la sua produzione normativa scadente. Ha introdotto ipotesi di reato aggravate attorno allo stato di ebbrezza o alterazione psicofisica dei conducenti responsabili di morte o malattia a causa della guida colpevole.

È importante sottolineare che, affinché si verifichi l’aggravante, è necessario che lo stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psicofisica abbia un’incidenza causale nell’evento. In caso contrario, se l’evento sarebbe comunque avvenuto rispettando le regole di condotta, il reato può essere escluso.

Le nuove disposizioni legislative si applicano esclusivamente ai conducenti di veicoli a motore. Ciò significa che le sanzioni non si estendono ai conducenti di biciclette o pedoni, suscitando alcune questioni sulla coerenza e l’equità delle norme.

L’art. 590-quater c.p. prevede il divieto di bilanciamento tra circostanze di segno opposto per i reati di omicidio e lesioni stradali. Questa disposizione impone al giudice di non adeguare la pena al caso concreto attraverso un bilanciamento tra circostanze aggravanti e attenuanti. La Corte di Cassazione ha respinto le critiche sulla costituzionalità di questa disposizione, sostenendo che non viola i principi di ragionevolezza e proporzionalità.

Il quadro sanzionatorio è completato dalle disposizioni dell’art. 222 cod. strada, che prevede la sospensione o revoca della patente di guida. La Corte di Cassazione ha chiarito che la condotta di guida in stato di ebbrezza costituisce una circostanza aggravante per gli omicidi e le lesioni stradali, escludendo la possibilità di concorrenza con la contravvenzione dell’art. 186 cod. strada.

Tuttavia, le disposizioni sull’obbligo del giudice di applicare sanzioni amministrative accessorie e sulla revoca automatica della patente sono state oggetto di critiche e dubbi interpretativi. La Corte di Cassazione ha risolto alcuni di questi dubbi, specificando che la revoca della patente si applica solo in caso di violazione degli artt. 589-bis e 590-bis c.p., mentre la sospensione opera per altri reati del codice della strada.

L’insieme delle disposizioni ha suscitato polemiche per il loro eccessivo rigore sanzionatorio e la mancanza di differenziazione tra situazioni diverse. Alcuni hanno sollevato questioni di legittimità costituzionale riguardo all’art. 590-quater c.p. e agli artt. 222, commi 2 e 3-ter, cod. strada.

In conclusione, la l. n. 41/2016 ha introdotto importanti cambiamenti nelle sanzioni per la criminalità stradale, ma le critiche e le questioni di costituzionalità sollevate evidenziano la necessità di una revisione e riflessione approfondita sulla loro applicazione.

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