L’autovelox non può rilevare l’assenza di assicurazione e la mancata revisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto, con la sentenza 8/2022 depositata il 4 gennaio, ha respinto l’aggiudicazione di un appalto da parte del Comune di Padova, che proponeva l’impiego di sistemi automatici di controllo della velocità e delle violazioni ai semafori, con la condizione aggiuntiva di verificare la regolarità della revisione e dell’assicurazione dei veicoli in transito.

Secondo il Tar Veneto, tali funzionalità rappresentano una violazione della privacy.

La decisione si basa sul principio che non è accettabile effettuare una rilevazione massiva dei dati di tutti i veicoli in transito, ma solo di quelli per i quali è stata riscontrata un’infrazione. Questo principio è stato stabilito precedentemente dal Garante della privacy nell’aprile 2010. Il ministero delle Infrastrutture non ha implementato le rilevazioni automatiche da remoto dell’evasione dell’assicurazione auto, come previsto dal Codice della strada dagli articoli 193 e 201 sin dal 2011, principalmente a causa di questo principio.

In pratica, i normali dispositivi di rilevazione delle infrazioni considerano solo i veicoli coinvolti in una violazione, conservandone i dati di transito, come immagine, giorno, ora, targa e dettagli dell’infrazione. Allo stesso tempo, vengono automaticamente scartati i dati dei veicoli conformi alle normative. Il controllo dell’assicurazione e della revisione richiede, invece, un collegamento diretto tra il dispositivo e il database della Motorizzazione, coinvolgendo tutti i veicoli in transito.

Sebbene il principio sia simile a quello dei varchi elettronici per le zone a traffico limitato, la differenza cruciale è che questi ultimi non rilevano infrazioni diverse. Nel caso di Padova, gli apparecchi omologati dal ministero per la rilevazione di velocità e violazioni semaforiche si estendono alla lettura delle targhe di tutti i veicoli in transito, non solo quelli coinvolti in violazioni specifiche. Questa caratteristica è stata ritenuta sproporzionata rispetto allo scopo per il quale i dispositivi sono stati approvati. La proporzionalità è un principio fondamentale nei provvedimenti del Garante della privacy.

Il ministero dell’Interno ha suggerito un modo per conferire almeno una regolarità formale a tali controlli: una circolare del 3 luglio 2020 ha precisato che le rilevazioni estensive con dispositivi dedicati sono permesse solo in presenza di un agente, il quale deve riportare sul verbale il motivo per cui i trasgressori non sono stati fermati. In alternativa, si possono utilizzare dispositivi approvati per altre infrazioni, ma solo contro chi commette tali violazioni.

Questa non è la prima volta che un Comune supera i limiti consentiti nelle rilevazioni automatiche. Ad esempio, a Cerignola (Foggia), le immagini delle telecamere di sorveglianza urbana sono state utilizzate per comminare multe per divieto di sosta.

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