Multa per autovelox? Annullata se si viaggia sulla corsia opposta!

Multa ko - eccesso di velocità art. 142 cds - nulla la multa

Annullata la multa per autovelox violazione dell’art. 142 codice della strada – Autovelox posizionato in maniera illegittima – Illegittimità del verbale

Il Tribunale Ordinario di Isernia, attraverso l’ordinanza ex art. 702 ter C.P.C., ha emesso una decisione in risposta all’appello presentato dal Comune di Macchia d’Isernia nei confronti di una sentenza del Giudice di Pace di Isernia n. 79 del 2014, depositata l’11 marzo 2014.

Contestazione illegittima secondo i Giudici

Il caso verte sulla contestazione di una violazione al codice della strada, in particolare l’art. 142 del Codice della Strada italiano (C.d.S.). Il Comune di Macchia d’Isernia, appellante, aveva multato l’automobilista, parte appellata, per una presunta violazione. Tuttavia, la parte appellata aveva presentato opposizione sostenendo l’illegittima apposizione dell’autovelox sul lato destro della carreggiata, anziché sul lato sinistro come autorizzato dall’ANAS (Azienda Nazionale Autonoma delle Strade).

L’Eccezione Preliminare e la Decisione del Tribunale

La parte appellata, difendendosi, solleva l’eccezione preliminare dell’inammissibilità dell’appello per violazione dell’art. 342 c.p.c., sostenendo la mancata specificazione dei motivi di appello. Tuttavia, il Tribunale respinge questa eccezione, sottolineando che l’appello è basato su un unico motivo di gravame, rendendo l’eccezione ininfluente.

Argomentazione della Decisione

Nel merito, il Tribunale respinge l’appello e conferma la decisione del Giudice di Pace. L’argomento centrale della sentenza riguarda l’illegittima apposizione dell’autovelox sul lato destro della carreggiata anziché sul lato sinistro, come autorizzato dall’ANAS. Il giudice sostiene che l’autorizzazione concessa dall’ANAS è stata illegittimamente eseguita, in quanto l’autovelox è posizionato in violazione delle disposizioni.

Il Tribunale respinge il chiarimento postumo dell’ANAS datato 25 novembre 2013, affermando che una volta concessa, l’autorizzazione si stacca dal suo autore. Il Tribunale rileva che, per ragioni di logica e buon senso, l’autovelox è illegittimamente posizionato sul lato destro della carreggiata, confermando l’illegittimità derivata dal verbale di contestazione.

Deve essere annullato il verbale di accertamento della violazione di cui all’art.142 cds allorché risulti (come accertato nella fattispecie) che l’autovelox con cui era stata rilevata la predetta infrazione era stato apposto sul lato della carreggiata diverso da quello previsto nell’atto autorizzatorio dell’Ente proprietario della strada. Ciò determina l’illegittimità del verbale di contestazione impugnato, essendovi un rapporto di presupposizione-consequenzialità immediata tra l’atto autorizzatorio illegittimamente eseguito ed il verbale di accertamento in questione. 
 
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Sentenza e Spese Processuali

Il Tribunale rigetta l’appello, confermando la sentenza impugnata, e condanna la parte appellante al pagamento delle spese processuali in favore della parte appellata. Le spese vengono liquidate in Euro 630,00, oltre alle spese generali nella misura del 15%, come previsto dal DM/Giustizia n. 55/2014 e dalla Legge n. 247/2012.

Conclusione

La sentenza offre un chiaro resoconto delle argomentazioni giuridiche utilizzate dal Tribunale per respingere l’appello. La questione principale è la posizione illegittima dell’autovelox rispetto all’autorizzazione dell’ANAS, sottolineando l’importanza del rispetto delle norme di sicurezza stradale e delle autorizzazioni ufficiali.

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