Multa per autovelox? E’ nulla se manca la banchina

eccesso di velocità autovelox
eccesso di velocità autovelox

   Se avete ricevuto una multa per autovelox, e volete sapere se è possibile contestare (e quindi NON PAGARE) la multa, siete nel posto giusto. Tecnicamente vi hanno notificato un verbale per eccesso di velocità per violazione dell’art. 142, comma 7, comma 8, comma 9 o comma 9 bis. Il rischio in questo caso è non solo la perdita dei punti dalla patente ma, anche, la eventuale sospensione della patente in caso di reiterazione dell’infrazione. Inoltre, nel termine di 60 giorni da quando vi hanno notificato il verbale DOVETE comunicare i dati del conducente. In questo caso, potremmo suggerirVi una soluzione per rispettare la normativa, senza comunicare effettivamente i dati.

 Detto ciò, in questo articolo, analizzeremo una delle motivazioni che possono, a seguito di una opposizione o innanzi al Giudice di Pace o al Prefetto, portare all’annullamento del Vostro verbale per eccesso di velocità elevato con autovelox.

Vinta la causa contro autovelox in assenza della banchina.

In questo specifico caso, che potrebbe essere simile se non identico al Vostro, l’automobilista ha avuto il riconoscimento delle proprie ragioni. Ma quali sono stati in questo giudizio i fatti di causa? Ci sono voluti 3 gradi di giudizio e la causa è durata diversi anni. Chiariamente diversi sono stati gli atti giudiziari che si sono succeduti:

      1. Con ricorso del 25.1.2019 D.G.G. proponeva opposizione avverso tre verbali di violazione delle norme del codice della strada, elevati nei suoi confronti dal Comune di (Omissis) per violazione, in tre diverse occasioni, dell’art. 142, commi 8 e 9, del codice della strada, perché circolava sulla (Omissis), ad una velocità superiore a quella consentita.
      2. Con sentenza n. 380 del 2019, resa nella resistenza del Comune, il Giudice di Pace di Treviso rigettava il ricorso.
      3. Con la sentenza impugnata, n. 2392 del 2019, il Tribunale di Treviso accoglieva il gravame proposto dal D.G. avverso la decisione di primo grado, annullando i provvedimenti sanzionatori impugnati.
      4. Proponeva ricorso per la cassazione di detta decisione il Comune di (Omissis), affidandosi a tre motivi.
      5. L’automobilista resisteva con proprio controricorso.

    Com’è stato deciso l’appello avverso l’autovelox?

    Purtroppo, come spesso accade, il giudice di pace NON HA accolto il ricorso presentato dall’automobilista. Tuttavia, diversamente dal primo grado, la causa d’appello è stata decisa a favore del D.G.G.. Infatti, il Tribunale di Treviso ha accolto il gravame proposto dall’automobilista contro la decisione di primo grado del Giudice di Pace. Venivano così annullati i provvedimenti sanzionatori che lo riguardavano.

    Come detto Il Comune di (Omissis) ha presentato ricorso in Cassazione contro questa decisione del Tribunale.

    Perchè la Corte di Cassazione ha fatto perdere il Comune?

    La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso del Comune confermando la decisione del Tribunale ribadendo che la strada lungo la quale sono state rilevate le infrazioni non presentava una banchina; un elemento fondamentale per qualificare la strada come extraurbana secondaria ai fini della contestazione di infrazioni tramite apparecchiature elettroniche.

    Inoltre, ha precisato che le dimensioni indicate dal Comune come banchina non corrispondevano alle caratteristiche strutturali richieste dalla normativa vigente e interpretate dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione.Pertanto, il ricorso del Comune è stato respinto e le spese del giudizio sono state poste a carico del Comune stesso.

    I principi tecnici che hanno portato all’annullamento del verbale per autovelox.

    Il giudice della Cassazione ha basato la sua decisione su diversi principi giuridici e argomentazioni:

        1. Caratteristiche tecniche della strada: Il giudice ha sottolineato che la presenza di una banchina è un requisito imprescindibile per qualificare una strada come extraurbana secondaria ai fini della contestazione di infrazioni tramite apparecchiature elettroniche. La mancanza di una banchina sulla strada in questione è stata considerata un elemento rilevante.

        1. Valutazione delle dimensioni della banchina: Il giudice ha esaminato attentamente le dimensioni indicate dal Comune come banchina. Tuttavia, ha concluso che tali dimensioni non corrispondevano alle caratteristiche strutturali richieste dalla normativa vigente per definire una strada come extraurbana secondaria.

        1. Interpretazione della normativa: Il giudice ha interpretato la normativa vigente in materia di caratteristiche delle strade e ha fatto riferimento alla giurisprudenza della Corte di Cassazione per stabilire i requisiti precisi che una strada deve soddisfare per essere considerata come extraurbana secondaria.

        1. Esame dei motivi di gravame: Il giudice ha considerato che i motivi di appello presentati dal D.G.G. erano sufficientemente chiari e comprensibili, riguardando in modo specifico l’illegittimità della rilevazione dell’infrazione e la mancanza della taratura periodica dell’apparato utilizzato per la rilevazione delle infrazioni. Questi motivi sono stati esaminati nel merito.

      Massima della sentenza favorevole – massima tratta da Giuffrè Editore – Cassazione Civile Sez. II, 20/01/2023, n. 1805.

      L’art. 201, comma 1-bis, codice della strada, ammette la possibilità di procedere alla contestazione non immediata dell’infrazione mediante rilevatori elettronici di velocità esclusivamente su determinate tipologie di strade, tra cui quelle urbane di scorrimento, rispetto alle quali costituisce elemento indefettibile, ai sensi dell’art. 2, comma 3, codice della strada, la banchina che, quale spazio della sede stradale, esterno rispetto alla carreggiata e destinato al passaggio dei pedoni o alla sosta di emergenza, deve restare libero da ingombri e avere una larghezza tale da consentire l’assolvimento delle predette funzioni. 

      In  estrema sintesi, il giudice ha sostenuto che la mancanza della banchina e le dimensioni non adeguate di quella indicata dal Comune erano elementi fondamentali che non permettevano di qualificare la strada in questione come extraurbana secondaria ai fini della contestazione delle infrazioni stradali.

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