Art. 235 – Norme transitorie relative al titolo III

In vigore dal 6 dicembre 1996

1. Le disposizioni concernenti le nuove classificazioni dei veicoli e la determinazione delle relative caratteristiche di cui al capo I del titolo III si applicano dal 1° ottobre 1993, salvo che per l’attuazione sia prevista l’emanazione di appositi decreti. I decreti attuativi sono emanati entro il 31 marzo 1994 ed entrano in vigore dopo sei mesi dalla pubblicazione, restando salva la facoltà di applicazione immediata a richiesta dei soggetti interessati. (1)

2. Le disposizioni del capo II del titolo III relative ai veicoli a trazione animale, slitte e velocipedi si applicano a decorrere dal 1° ottobre 1993, salvo che, per l’attuazione, sia prevista l’emanazione di appositi decreti. I decreti attuativi sono emanati entro il 31 marzo 1994 ed entrano in vigore dopo sei mesi dalla pubblicazione. A decorrere dal 1° aprile 1995 non possono più essere immessi in circolazione veicoli non rispondenti alle disposizioni stabilite dalle presenti norme. (2)

3. Le disposizioni della sezione I del capo III del titolo III si applicano a decorrere dal 1° ottobre 1993, salvo che, per l’attuazione, sia prevista l’emanazione di appositi decreti. I decreti attuativi sono emanati entro il 31 marzo 1994 ed entrano in vigore dopo sei mesi dalla pubblicazione, restando salva la facoltà di applicazione immediata, a richiesta dei soggetti interessati. A decorrere dal 1° aprile 1995 non possono più essere immessi in circolazione veicoli non rispondenti alle disposizioni stabilite dalle presenti norme. (3)

4. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (10) può, con propri decreti, disporre che determinati requisiti o caratteristiche tecniche o funzionali siano applicati in tempi più brevi di quelli stabiliti nel presente articolo, in relazione anche all’incidenza di tali requisiti o caratteristiche sulla sicurezza stradale. (4)

5. Le disposizioni della sezione II del capo III del titolo III (Destinazione ed uso dei veicoli) si applicano a decorrere dal 15 ottobre 1993. Fino a tale data la destinazione e l’uso delle varie categorie di veicoli sono disciplinate dalle norme già in vigore. (5)

6. Le norme del presente codice relative alle carte di circolazione, alle loro caratteristiche ed al loro rilascio, alle formalità relative al trasferimento di proprietà degli autoveicoli e al rilascio della carta provvisoria di circolazione di cui agli articoli 93, 94 e 95, nonché a tutti gli adempimenti conseguenziali di cui agli articoli 96, 97, 98, 99 e 103, si applicano a partire dal 1° ottobre 1993, salvo che per l’attuazione sia prevista l’emanazione di appositi decreti. I decreti attuativi sono emanati entro il 31 marzo 1994, ed entrano in vigore il giorno della pubblicazione. Le procedure per il rilascio e le annotazioni in corso, secondo le norme già vigenti, continuano e la carta di circolazione rilasciata secondo esse conserva piena validità. Parimenti conservano piena validità le carte di circolazione tuttora esistenti, fino alla prima annotazione che si effettui successivamente alla data di decorrenza dei suddetti decreti; in tale momento la carta deve essere adeguata alle norme del presente codice. Analoga disposizione si applica al certificato di proprietà. (6)

7. Le disposizioni sulle targhe di cui agli articoli 100, 101 e 102 si applicano a partire dal 1° ottobre 1993. Fino a tale data le targhe, il loro rilascio e la loro disciplina sono regolate dalle norme già in vigore. (7)

8. Alle macchine agricole e alle macchine operatrici di cui al capo IV, titolo III (Circolazione su strada delle macchine agricole e delle macchine operatrici), sia in merito alle caratteristiche che alla costruzione ed omologazione, alla circolazione, alla revisione ed alla targatura, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del presente articolo. Le omologazioni già rilasciate entro la data di entrata in vigore dei decreti attuativi previsti nel presente articolo conservano, ai fini della immissione in circolazione delle macchine agricole e delle macchine operatrici, la validità fino alla scadenza temporale; per le omologazioni prive di scadenza temporale questa è fissata al compimento del quinto anno dalla data di entrata in vigore dei predetti decreti attuativi. Fanno eccezione le motoagricole di cui alle previgenti disposizioni in materia, che possono essere immesse in circolazione senza necessità dei successivi adeguamenti, con la classificazione prevista dalle disposizioni citate, fino alla scadenza temporale dell’omologazione del tipo già concessa, e comunque non oltre il 30 settembre 1997 (8) . Per i complessi costituiti da trattrici e attrezzi comunque portati, di cui all’articolo 104, comma 7, lettera e), immessi in circolazione alla data di entrata in vigore del presente codice, si applicano le disposizioni previgenti. (9)


(1) Comma così modificato dall’art. 128, comma 1, lett. a), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993.

(2) Comma così sostituito dall’art. 128, comma 1, lett. b), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993.

(3) Comma così sostituito dall’art. 128, comma 1, lett. c), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993.

(4) Comma così modificato dall’art. 128, comma 1, lett. d), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993.

(5) Comma così modificato dall’art. 128, comma 1, lett. e), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993.

(6) Comma così modificato dall’art. 128, comma 1, lett. f), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993.

(7) Comma così modificato dall’art. 128, comma 1, lett. g), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993.

(8) Termine prorogato al 30 settembre 1999 dall’ art. 1, L. 17 agosto 1999, n. 290.

(9) Comma modificato dall’art. 128, comma 1, lett. h), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993 e, successivamente, così sostituito dall’art. 8, comma 1 D.L. 4 ottobre 1996, n. 517, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 dicembre 1996, n. 611.

(10) A norma dell’art. 17, comma 1, lett. b), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, a decorrere dal 30 giugno 2003, la denominazione “Ministro dei trasporti” è sostituita dalla seguente: “Ministro delle infrastrutture e dei trasporti”.

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