In vigore dal 31 dicembre 1999
1. Per gli adeguamenti conseguenti alle disposizioni dell’articolo 20 i comuni stabiliranno un periodo transitorio durante il quale restano consentiti le occupazioni, le installazioni e gli accessi al momento esistenti. (1)
2. Le norme relative al rilascio di autorizzazioni e concessioni previste dal titolo II ed alle relative formalità di cui agli articoli 26 e 27 si applicano dopo sei mesi dall’entrata in vigore del presente codice. I lavori e le prescrizioni tecniche fissati nelle autorizzazioni e concessioni rilasciate anteriormente al detto termine devono essere iniziati entro tre mesi ed ultimati entro un anno dalla data dell’autorizzazione o concessione, fatti salvi i diversi termini eventualmente stabiliti nei rispettivi disciplinari di autorizzazione o di concessione.
3. Entro sei mesi dall’entrata in vigore del presente codice devono essere emanate le direttive di cui all’art. 36, comma 6; entro un anno dall’emanazione di tali direttive devono essere adottati i piani di traffico di cui ai commi 1, 2 e 3 dello stesso articolo, da attuare nell’anno successivo. (2)
4. Entro un anno dall’entrata in vigore del presente codice la segnaletica di pericolo e di prescrizione permanente deve essere adattata alle norme del presente codice e del regolamento; la restante segnaletica deve essere adeguata entro tre anni. In caso di sostituzione, i nuovi segnali devono essere conformi alle norme del presente codice e del regolamento. Fino a tale data è consentito il permanere della segnaletica attualmente esistente. Entro lo stesso termine devono essere realizzate le opere necessarie per l’adeguamento dei passaggi a livello di cui all’art. 44. (3)
5. Le norme di cui agli articoli 16, 17 e 18 si applicano successivamente alla delimitazione dei centri abitati prevista dall’art. 4 ed alla classificazione delle strade prevista dall’art. 2, comma 2. Fino all’attuazione di tali adempimenti si applicano le previgenti disposizioni in materia. (4)
(1) Comma sostituito dall’art. 127, comma 1, lett. a), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993, modificato dall’art. 8, comma 1, lett. b), D.L. 4 ottobre 1996, n. 517, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 dicembre 1996, n. 611, sostituito dall’art. 1, comma 1, L. 30 marzo 1999, n. 83 e, successivamente, dall’art. 29, comma 2, L. 7 dicembre 1999, n. 472.
(2) Comma così sostituito dall’art. 127, comma 1, lett. b), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993.
(3) Comma così modificato dall’art. 127, comma 1, lett. c), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993.
(4) Comma aggiunto dall’art. 127, comma 1, lett. d), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993.