Art. 226 – Organizzazione degli archivi e dell’anagrafe nazionale In vigore dal 1 gennaio 2020

In vigore dal 1 gennaio 1993

1. Ai fini della sicurezza stradale e per rendere possibile l’acquisizione dei dati inerenti allo stato delle strade, dei veicoli e degli utenti e dei relativi mutamenti, sono istituiti:

a) presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (1) un archivio nazionale delle strade;

b) presso il Dipartimento per i trasporti terrestri (2) un archivio nazionale dei veicoli;

c) presso il Dipartimento per i trasporti terrestri (2) un’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, che include anche incidenti e violazioni.


(1) A norma dell’art. 17, comma 1, lett. b), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, a decorrere dal 30 giugno 2003, la denominazione “Ministero dei lavori pubblici” è sostituita dalla seguente: “Ministero delle infrastrutture e dei trasporti”.

1. Presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (1) è istituito l’archivio nazionale delle strade, che comprende tutte le strade distinte per categorie, come indicato nell’art. 2.

2. Nell’archivio nazionale, per ogni strada, devono essere indicati i dati relativi allo stato tecnico e giuridico della strada, al traffico veicolare, agli incidenti e allo stato di percorribilità anche da parte dei veicoli classificati mezzi d’opera ai sensi dell’art. 54, comma 1, lettera n), che eccedono i limiti di massa stabiliti nell’art. 62 e nel rispetto dei limiti di massa stabiliti nell’art. 10, comma 8.

3. La raccolta dei dati avviene attraverso gli enti proprietari della strada, che sono tenuti a trasmettere all’Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale tutti i dati relativi allo stato tecnico e giuridico delle singole strade, allo stato di percorribilità da parte dei veicoli classificati mezzi d’opera ai sensi dell’art. 54, comma 1, lettera n), nonché i dati risultanti dal censimento del traffico veicolare, e attraverso il Dipartimento per i trasporti terrestri (2), che è tenuta a trasmettere al suindicato Ispettorato tutti i dati relativi agli incidenti registrati nell’anagrafe di cui al comma 10.

4. In attesa della attivazione dell’archivio nazionale delle strade, la circolazione dei mezzi d’opera che eccedono i limiti di massa stabiliti nell’art. 62 potrà avvenire solo sulle strade o tratti di strade non comprese negli elenchi delle strade non percorribili, che annualmente sono pubblicati a cura del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (1) nella Gazzetta Ufficiale sulla base dei dati trasmessi dalle società concessionarie, per le autostrade in concessione, dall’A.N.A.S., per le autostrade e le strade statali, dalle regioni, per la rimanente viabilità. Il regolamento determina i criteri e le modalità per la formazione, la trasmissione, l’aggiornamento e la pubblicazione degli elenchi.

5. Presso il Dipartimento per i trasporti terrestri (2) è istituito l’archivio nazionale dei veicoli contenente i dati relativi ai veicoli di cui all’art. 47, comma 1, lettere e), f), g), h), i), l), m) e n ).

6. Nell’archivio nazionale per ogni veicolo devono essere indicati i dati relativi alle caratteristiche di costruzione e di identificazione, all’emanazione della carta di circolazione e a tutte le successive vicende tecniche e giuridiche del veicolo, agli incidenti in cui il veicolo sia stato coinvolto. Previa apposita istanza, gli uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri rilasciano, a chi ne abbia qualificato interesse, certificazione relativa ai dati tecnici ed agli intestatari dei ciclomotori, macchine agricole e macchine operatrici; i relativi costi sono a totale carico del richiedente e vengono stabiliti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. (7)

7. L’archivio è completamente informatizzato; è popolato ed aggiornato con i dati raccolti dal Dipartimento per i trasporti terrestri (2) , dagli organi addetti all’espletamento dei servizi di polizia stradale di cui all’art. 12, dalle compagnie di assicurazione, che sono tenuti a trasmettere i dati, con le modalità e nei tempi di cui al regolamento, al C.E.D. del Dipartimento per i trasporti terrestri (2). (6)

8. Nel regolamento sono specificate le sezioni componenti l’archivio nazionale dei veicoli. (3)

9. Le modalità di accesso all’archivio sono stabilite nel regolamento. (4)

10. Presso il Dipartimento per i trasporti terrestri (2) è istituita l’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida ai fini della sicurezza stradale.

11. Nell’anagrafe nazionale devono essere indicati, per ogni conducente, i dati relativi al procedimento di rilascio della patente, nonché a tutti i procedimenti successivi, come quelli di rinnovo, di revisione, di sospensione, di revoca, nonché i dati relativi alle violazioni previste dal presente codice e dalla legge 6 giugno 1974, n. 298 che comportano l’applicazione delle sanzioni accessorie e alle infrazioni commesse alla guida di un determinato veicolo, che comportano decurtazione del punteggio di cui all’articolo 126-bis, agli incidenti che si siano verificati durante la circolazione ed alle sanzioni comminate. (5)

12. L’anagrafe nazionale è completamente informatizzata; è popolata ed aggiornata con i dati raccolti dal Dipartimento per i trasporti terrestri (2), dalle prefetture, dagli organi addetti all’espletamento dei servizi di polizia stradale di cui all’art. 12, dalle compagnie di assicurazione, che sono tenuti a trasmettere i dati, con le modalità e nei tempi di cui al regolamento, al C.E.D. del Dipartimento per i trasporti terrestri (2).

13. Nel regolamento per l’esecuzione delle presenti norme saranno altresì specificati i contenuti, le modalità di impianto, di tenuta e di aggiornamento degli archivi e dell’anagrafe di cui al presente articolo.


(1) A norma dell’art. 17, comma 1, lett. b), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, a decorrere dal 30 giugno 2003, la denominazione “Ministero dei lavori pubblici” è sostituita dalla seguente: “Ministero delle infrastrutture e dei trasporti”.

(2) A norma dell’art. 17, comma 1 , lett. n), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, a decorrere dal 30 giugno 2003, la denominazione “Direzione generale della M.C.T.C.” è sostituita dalla seguente: “Dipartimento per i trasporti terrestri”.

(3) Comma così sostituito dall’art. 122, comma 1, lett. b), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993.

(4) Comma così sostituito dall’art. 122, comma 1, lett. c), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993.

(5) Comma così modificato dall’art. 22, comma 1, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507 e, successivamente, dall’art. 16, comma 1, lett. b), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, a decorrere dal 1° gennaio 2003; infine, tale termine è stato prorogato al 30 giugno 2003, dall’art. 10, comma 1, D.L. 25 ottobre 2002, n. 236, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 284.

(6) Comma così modificato dall’art. 5, comma 1, lett. n), n. 2), D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 98, a decorrere dal 1° gennaio 2020 ai sensi di quanto disposto dall’art. 7, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 98/2017, come modificato dall’art. 1, comma 1140, lett. b), L. 27 dicembre 2017, n. 205 e dall’art. 1, comma 1135, lett. b), n. 2), L. 30 dicembre 2018, n. 145.

(7) Comma modificato dall’art. 122, comma 1, lett. a), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993, e dall’art. 16, comma 1, lett. a), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, a decorrere dal 1° gennaio 2003, termine prorogato al 30 giugno 2003, dall’art. 10, comma 1, D.L. 25 ottobre 2002, n. 236, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 284. Successivamente, il presente comma è stato così modificato dall’art. 5, comma 1, lett. n), n. 1), D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 98, a decorrere dal 1° gennaio 2020 ai sensi di quanto disposto dall’art. 7, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 98/2017, come modificato dall’art. 1, comma 1140, lett. b), L. 27 dicembre 2017, n. 205 e dall’art. 1, comma 1135, lett. b), n. 2), L. 30 dicembre 2018, n. 145.

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