In vigore dal 1 gennaio 1993
1. Ai fini della sicurezza stradale e per rendere possibile l’acquisizione dei dati inerenti allo stato delle strade, dei veicoli e degli utenti e dei relativi mutamenti, sono istituiti:
a) presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (1) un archivio nazionale delle strade;
b) presso il Dipartimento per i trasporti terrestri (2) un archivio nazionale dei veicoli;
c) presso il Dipartimento per i trasporti terrestri (2) un’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, che include anche incidenti e violazioni.
(1) A norma dell’art. 17, comma 1, lett. b), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, a decorrere dal 30 giugno 2003, la denominazione “Ministero dei lavori pubblici” è sostituita dalla seguente: “Ministero delle infrastrutture e dei trasporti”.
(2) A norma dell’art. 17, comma 1, lett. n), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, a decorrere dal 30 giugno 2003, la denominazione “la Direzione generale della M.C.T.C.” è sostituita dalla seguente: “il Dipartimento per i trasporti terrestri”.