Art. 181 – Esposizione dei contrassegni per la circolazione.

1. È fatto obbligo di esporre sugli autoveicoli e motoveicoli, esclusi i motocicli, nella parte anteriore o sul vetro parabrezza, il contrassegno attestante il pagamento della tassa automobilistica e quello relativo all’assicurazione obbligatoria. (1)

2. I conducenti di motocicli e ciclomotori sono esonerati dall’obbligo di cui al comma 1 purché abbiano con sé i contrassegni stessi.

3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 26 (3) a euro 102 (3). Si applica la disposizione del comma 8 dell’art. 180. (2)


(1) La L: 27 dicembre 1997, n. 449 ha stabilito che “a decorrere dal 1° gennaio 1998 cessano l’obbligo di esporre sugli autoveicoli e motoveicoli il contrassegno attestante il pagamento della tassa automobilistica, nonché l’obbligo, per i conducenti dei motocicli, di portare con sé il contrassegno stesso”.
(2) Comma così modificato dal D.M. 22 dicembre 2010 e  dall’art. 1, D.M. 19 dicembre 2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013.    
(3) Il presente importo è stato così aggiornato dall’art. 1, comma 1, D.M. 31 dicembre 2020, a decorrere dal 1° gennaio 2021.

Hai ricevuto una multa a proposito del Art. 181 – Esposizione dei contrassegni per la circolazione.?

Compila il modulo e premi INVIA

Data richiesta:20/09/2024 3:37 pm
Numero della multa:
Data ricezione multa (a mano o a mezzo posta):
INSERISCI QUI GLI ARTICOLI DEL CODICE STRADALE CHE TI HANNO CONTESTATO!
Prima Violazione
Seconda Violazione
Terza Violazione



Riceverai l'esito via email, lascia qui il tuo miglior indirizzo: