Art. 117 – Limitazioni nella guida (1)(2)

2. Per i primi tre anni dal conseguimento della patente di categoria A2, A, B1 e B (4) non è consentito il superamento della velocità di 100 km/h per le autostrade e di 90 km/h per le strade extraurbane principali.

2-bis. Ai titolari di patente di guida di categoria B, per il primo anno dal rilascio non è consentita la guida di autoveicoli aventi una potenza specifica, riferita alla tara, superiore a 55 kW/t. Nel caso di veicoli di categoria M1, ai fini di cui al precedente periodo si applica un ulteriore limite di potenza massima pari a 70 kW. Le limitazioni di cui al presente comma non si applicano ai veicoli adibiti al servizio di persone invalide, autorizzate ai sensi dell’articolo 188, purché la persona invalida sia presente sul veicolo. Le limitazioni di cui al presente comma non si applicano, inoltre, se a fianco del conducente si trova, in funzione di istruttore, persona di età non superiore a sessantacinque anni, munita di patente valida per la stessa categoria, conseguita da almeno dieci anni, ovvero valida per la categoria superiore. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 120 del presente codice, alle persone destinatarie del divieto di cui all’articolo 75, comma 1, lettera a), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, il divieto di cui al presente comma ha effetto per i primi tre anni dal rilascio della patente di guida. (5)

3. Nel regolamento saranno stabilite le modalità per l’indicazione sulla carta di circolazione dei limiti di cui ai commi (6) 2 e 2-bis. Analogamente sono stabilite norme per i veicoli in circolazione alla data di entrata in vigore del presente codice.

4. Le limitazioni alla guida e alla velocità sono automatiche e decorrono dalla data di superamento dell’esame di cui all’art. 121.

5. Il titolare di patente di guida italiana che viola le disposizioni di cui ai commi 2 e 2-bis (7) è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 165 (9) a euro 660 (9). La violazione importa la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della validità della patente da due ad otto mesi, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. (8)


(1) Articolo così modificato da ultimo dal D.L. 3 agosto 2007 n. 117 (Decreto Bianchi), convertito dalla L. 2 ottobre 2007, n. 160.
(2) Vedi art. 316 reg. cod. strada.
(3) Il comma in vigore fino al 18 gennaio 2013 che recitava: “1. E’ consentita la guida dei motocicli ai titolari di patente A, rilasciata alle condizioni e con le limitazioni dettate dalle disposizioni comunitarie in materia di patenti.” è abrogato dal D.Lgs. 18 aprile 2011, n. 59.
(4) Le parole: “di categoria B”, in vigore fino al 18 gennaio 2013, sono state così sostituite dalle seguenti: “di categoria A2, A, B1 e B”, dal D.Lgs. 18 aprile 2011, n. 59.
(5) Comma inserito dall’art. 2, comma 1, lett. b), D.L. 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 ottobre 2007, n. 160 e modificato dall’art. 3, comma 52, lett. b), L. 15 luglio 2009, n. 94 e dall’art. 18, comma 1, L. 29 luglio 2010, n. 120; per l’applicazione di tale ultima disposizione, vedi il comma 2 del medesimo art. 18, L. 120/2010. Successivamente, il presente comma è stato così modificato dall’art. 1, comma 1, lett. d-bis), D.L. 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 novembre 2021, n. 156.
(6) La parola: “1,” in vigore fino al 18 gennaio 2013, è stata soppressa dal D.Lgs. 18 aprile 2011, n. 59.
(7) Le parole:  nei primi tre anni dal conseguimento della patente circola oltrepassando i limiti di guida e di velocità di cui al presente articolo”, in vigore fino al 18 gennaio 2013, sono state sostituite dalle seguenti: “viola le disposizioni di cui ai commi 2 e 2-bis”, dal D.Lgs. 18 aprile 2011, n. 59.
(8) Comma così modificato dal D.M. 22 dicembre 2010, in G.U. n. 305 del 31-12-2010. Successivamente l’importo è stato aggiornato dall’art. 1, D.M. 19 dicembre 2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013.
(9) Il presente importo è stato così aggiornato dall’art. 1, comma 1, D.M. 31 dicembre 2020, a decorrere dal 1° gennaio 2021.

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