3. Chiunque adibisce un veicolo in circolazione di prova ad uso diverso è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 87 (7) a euro 344 (7). La stessa sanzione si applica se il veicolo circola senza che su di esso sia presente il titolare dell’autorizzazione o un suo dipendente munito di apposita delega. (5)
4. Se le violazioni di cui al comma 3 superano il numero di tre, la sanzione amministrativa è del pagamento di una somma da euro 173 (7) a euro 694 (7); ne consegue in quest’ultimo caso la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. (5) (6)
(1) Vedi art. 254 reg. cod. strada.
(2) A norma dell’art. 235, comma 6, di questo codice, le disposizioni previste dal presente articolo si applicano a partire dall’1 ottobre 1993, salvo che per l’attuazione sia prevista l’emanazione di appositi decreti.
(3) Il comma: “1. Le fabbriche costruttrici di veicoli a motore e di rimorchi, i loro rappresentanti, concessionari, commissionari e agenti di vendita, i commercianti autorizzati di tali veicoli, le fabbriche costruttrici di carrozzerie e di pneumatici, gli esercenti di officine di riparazione e di trasformazione, anche per proprio conto, non sono soggetti all’obbligo di munire della carta di circolazione di cui agli articoli 93, 110 e 114 i veicoli che facciano circolare per esigenze connesse con prove tecniche, sperimentali o costruttive, dimostrazioni o trasferimenti per ragioni di vendita o di allestimento. I detti veicoli, però, devono essere provvisti di una autorizzazione per la circolazione di prova, rilasciata dall’ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri. Sul veicolo in circolazione di prova deve essere presente il titolare dell’autorizzazione o un suo dipendente munito di apposita delega.” è stato abrogato dal d.P.R. 24 novembre 2001, n. 474.
(4) Il comma: “2. La validità dell’autorizzazione è annuale; può essere confermata previa verifica dei requisiti necessari.”, aggiunto dalla L. 28 febbraio 2008, n. 31, è stato successivamente abrogato dal D.L. 23 ottobre 2008, n. 162, convertito, con modificazioni, nella L. 22 dicembre 2008, n. 201.
(5) Comma così modificato dal D.M. 22 dicembre 2010, in G.U. n. 305 del 31-12-2010. Successivamente l’importo è stato aggiornato dall’art. 1, D.M. 19 dicembre 2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013.
(6) Il comma: “4-bis. Alle fabbriche costruttrici di veicoli a motore e di rimorchi è consentito il trasporto di veicoli nuovi di fabbrica per il tramite di altri veicoli nuovi provvisti di targa provvisoria.”, aggiunto dalla L. 28 febbraio 2008, n. 31, è stato successivamente abrogato dal D.L. 23 ottobre 2008, n. 162, convertito, con modificazioni, nella L. 22 dicembre 2008, n. 201.
(7) Il presente importo è stato così aggiornato dall’art. 1, comma 1, D.M. 31 dicembre 2020, a decorrere dal 1° gennaio 2021.