- I veicoli a trazione animale e le slitte devono essere muniti di un dispositivo di frenatura efficace e disposto in modo da poter essere in qualunque occasione facilmente e rapidamente manovrato.
- Sono vietati i dispositivi di frenatura che agiscono direttamente sul manto stradale.
- Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e dell’art. 69 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 42 (2) a euro 173 (2).
(1) Vedi art. 220 reg. cod. strada.
(2) Importo così aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018, a decorrere dal 1° gennaio 2019.