Art. 58 – Macchine operatrici (1)(2)

1. Le macchine operatrici sono macchine semoventi o trainate, a ruote o a cingoli, destinate ad operare su strada o nei cantieri, equipaggiate, eventualmente, con speciali attrezzature. In quanto veicoli possono circolare su strada per il proprio trasferimento e per lo spostamento di cose connesse con il ciclo operativo della macchina stessa o del cantiere, nei limiti e con le modalità stabilite dal regolamento di esecuzione.

2. Ai fini della circolazione su strada le macchine operatrici si distinguono in:

a) macchine impiegate per la costruzione e la manutenzione di opere civili o delle infrastrutture stradali o per il ripristino del traffico;

b) macchine sgombraneve, spartineve o ausiliarie quali spanditrici di sabbia e simili;

c) carrelli: veicoli destinati alla movimentazione di cose.

3. Le macchine operatrici semoventi, in relazione alle loro caratteristiche, possono essere attrezzate con un numero di posti, per gli addetti, non superiore a tre, compreso quello del conducente.

4. Ai fini della circolazione su strada le macchine operatrici non devono essere atte a superare, su strada orizzontale, la velocità di 40 km/h; le macchine operatrici semoventi a ruote non pneumatiche o a cingoli non devono essere atte a superare, su strada orizzontale, la velocità di 15 km/h.


(1) Vedi art. 211art. 212 e art. 213 reg. cod. strada.
(2) Si veda il D.M. 4 settembre 1996, n. 568. A norma dell’art. 1 del D.M. 17 gennaio 2005, le macchine operatrici escluse quelle eccezionali, possono essere guidate dai titolari della patente speciale della categoria B, purché adattate secondo le prescrizioni riportate sulla patente di guida. Gli eventuali adattamenti su tali veicoli debbono vicariare i comandi originari e sono soggetti ad approvazione del tipo a norma dell’art. 327, co. 4 del regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada.

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