Art. 51 – Slitte

1. La circolazione delle slitte e di tutti i veicoli muniti di pattini, a trazione animale, è ammessa soltanto quando le strade sono ricoperte di ghiaccio o neve di spessore sufficiente ad evitare il danneggiamento del manto stradale.

2. Chiunque circola con slitte in assenza delle condizioni di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 26 (1) a euro 102 (1).


(1) Importo così aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018, a decorrere dal 1° gennaio 2019.

Hai ricevuto una multa a proposito del Art. 51 – Slitte?

Compila il modulo e premi INVIA

Data richiesta:22/10/2024 6:15 am
Numero della multa:
Data ricezione multa (a mano o a mezzo posta):
INSERISCI QUI GLI ARTICOLI DEL CODICE STRADALE CHE TI HANNO CONTESTATO!
Prima Violazione
Seconda Violazione
Terza Violazione



Riceverai l'esito via email, lascia qui il tuo miglior indirizzo: