1. I veicoli a braccia sono quelli:
a) spinti o trainati dall’uomo a piedi;
b) azionati dalla forza muscolare dello stesso conducente.
(1) Vedi art. 197 reg. cod. strada.
1. I veicoli a braccia sono quelli:
a) spinti o trainati dall’uomo a piedi;
b) azionati dalla forza muscolare dello stesso conducente.
(1) Vedi art. 197 reg. cod. strada.