Art. 44 – Passaggi a livello (1)

  1. In corrispondenza dei passaggi a livello con barriere può essere collocato, a destra della strada, un dispositivo ad una luce rossa fissa, posto a cura e spese dell’esercente la ferrovia, il quale avverta in tempo utile della chiusura delle barriere, integrato da altro dispositivo di segnalazione acustica. I dispositivi, luminoso e acustico, sono obbligatori qualora trattasi di barriere manovrate a distanza o non visibili direttamente dal posto di manovra. Sono considerate barriere le sbarre, i cancelli e gli altri dispositivi di chiusura equivalenti.
  2. In corrispondenza dei passaggi a livello con semibarriere deve essere collocato, sulla destra della strada, a cura e spese dell’esercente la ferrovia, un dispositivo luminoso a due luci rosse lampeggianti alternativamente che entra in funzione per avvertire in tempo utile della chiusura delle semibarriere, integrato da un dispositivo di segnalazione acustica. Le semibarriere possono essere installate solo nel caso che la carreggiata sia divisa nei due sensi di marcia da spartitraffico invalicabile di adeguata lunghezza. I passaggi a livello su strada a senso unico muniti di barriere che sbarrano l’intera carreggiata solo in entrata sono considerati passaggi a livello con semibarriere.
  3. Nel regolamento sono stabiliti i segnali verticali ed orizzontali obbligatori di presegnalazione e di segnalazione dei passaggi a livello, le caratteristiche dei segnali verticali, luminosi ed acustici, nonché la superficie minima rifrangente delle barriere, delle semibarriere e dei cavalletti da collocare in caso di avaria.
  4. Le opere necessarie per l’adeguamento dei passaggi a livello e quelle per assicurare la visibilità delle strade ferrate hanno carattere di pubblica utilità, nonché di indifferibilità e urgenza ai fini dell’applicazione delle leggi sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità. (2)

(1) Vedi da art. 184 ad art. 191 reg. cod. strada.
(2) A norma dell’art. 234, co. 4, di questo codice, le opere necessarie per l’adeguamento dei passaggi a livello dovranno essere realizzate entro l’1 gennaio 1996.

Hai ricevuto una multa a proposito del Art. 44 – Passaggi a livello (1)?

Compila il modulo e premi INVIA

Data richiesta:24/10/2024 10:24 pm
Numero della multa:
Data ricezione multa (a mano o a mezzo posta):
INSERISCI QUI GLI ARTICOLI DEL CODICE STRADALE CHE TI HANNO CONTESTATO!
Prima Violazione
Seconda Violazione
Terza Violazione



Riceverai l'esito via email o telefono, lascia qui i tuoi contatti migliori: