Art. 36 – Piani urbani del traffico e piani del traffico per la viabilità extraurbana (1)

  1. Ai comuni, con popolazione residente superiore a trentamila abitanti, è fatto obbligo dell’adozione del piano urbano del traffico. (2)
  2. All’obbligo di cui al comma 1 sono tenuti ad adempiere i comuni con popolazione residente inferiore a trentamila abitanti i quali registrino, anche in periodi dell’anno, una particolare affluenza turistica, risultino interessati da elevati fenomeni di pendolarismo o siano, comunque, impegnati per altre particolari ragioni alla soluzione di rilevanti problematiche derivanti da congestione della circolazione stradale. L’elenco dei comuni interessati viene predisposto dalla regione e pubblicato, a cura del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. (2) (3)
  3. Le province provvedono all’adozione di piani del traffico per la viabilità extraurbana d’intesa con gli altri enti proprietari delle strade interessate. La legge regionale può prevedere, ai sensi dell’art. 19 della legge 8 giugno 1990, n. 142, (4) che alla redazione del piano urbano del traffico delle aree, indicate all’art. 17 della stessa, provvedano gli organi della città metropolitana. (2)
  4. I piani di traffico sono finalizzati ad ottenere il miglioramento delle condizioni di circolazione e della sicurezza stradale, la riduzione degli inquinamenti acustico ed atmosferico ed il risparmio energetico, in accordo con gli strumenti urbanistici vigenti e con i piani di trasporto e nel rispetto dei valori ambientali, stabilendo le priorità e i tempi di attuazione degli interventi. Il piano urbano del traffico prevede il ricorso ad adeguati sistemi tecnologici, su base informatica di regolamentazione e controllo del traffico, nonché di verifica del rallentamento della velocità e di dissuasione della sosta, al fine anche di consentire modifiche ai flussi della circolazione stradale che si rendano necessarie in relazione agli obiettivi da perseguire.
  5. Il piano urbano del traffico viene aggiornato ogni due anni. Il sindaco o il sindaco metropolitano, ove ricorrano le condizioni di cui al comma 3, sono tenuti a darne comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l’inserimento nel sistema informativo previsto dall’art. 226, comma 2. Allo stesso adempimento è tenuto il presidente della provincia quando sia data attuazione alla disposizione di cui al comma 3.
  6. La redazione dei piani di traffico deve essere predisposta nel rispetto delle direttive emanate dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio (5), sulla base delle indicazioni formulate dal Comitato interministeriale per la programmazione economica nel trasporto. Il piano urbano del traffico veicolare viene adeguato agli obiettivi generali della programmazione economico-sociale e territoriale, fissato dalla regione ai sensi dell’art. 3, comma 4, della legge 8 giugno 1990, n. 142. (6) (7)
  7. Per il perseguimento dei fini di cui ai commi 1 e 2 e anche per consentire la integrale attuazione di quanto previsto dal comma 3, le autorità indicate dall’art. 27, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142, (7) convocano una conferenza tra i rappresentanti delle amministrazioni, anche statali, interessate.
  8. È istituito, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, l’albo degli esperti in materia di piani di traffico, formato mediante concorso biennale per titoli. Il bando di concorso è approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica.
  9. A partire dalla data di formazione dell’albo degli esperti di cui al comma 8 è fatto obbligo di conferire l’incarico della redazione dei piani di traffico, oltre che a tecnici specializzati appartenenti al proprio Ufficio tecnico del traffico, agli esperti specializzati inclusi nell’albo stesso.
  10. I comuni e gli enti inadempienti sono invitati, su segnalazione del prefetto, dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a provvedere entro un termine assegnato, trascorso il quale il Ministero provvede alla esecuzione d’ufficio del piano e alla sua realizzazione.

(1) Si veda la L. 24 novembre 2000, n. 340.
(2) A norma dell’art. 234, comma 3, di questo codice, i piani urbani di traffico da parte dei comuni e i piani del traffico per la viabilità extraurbana da parte delle province devono essere adottati entro un anno dall’emanazione delle direttive di cui al comma 6 di questo articolo ed attuati nell’anno successivo.
(3) Si vedano i DD.MM. 26 settembre 1994, 2 gennaio 1996, 26 settembre 1996 e D.M. 26 gennaio 1998, recanti l’elenco dei comuni tenuti all’adozione del piano urbano del traffico. Si veda inoltre il D.M. 12 aprile 1995, il quale reca direttive per la redazione dei piani.
(4) Stabiliva le funzioni delle città metropolitane e dei comuni nell’ambito, tra l’altro, di viabilità, traffico e trasporti. Si veda ora il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
(5) I Ministeri dei trasporti e della navigazione, dei lavori pubblici e per i problemi delle aree urbane sono accorpati nel Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
(6) A norma dell’art. 234, comma 3, di questo codice, le direttive per la redazione del piano urbano del traffico devono essere emanate, dal competente Ministro dei lavori pubblici, entro il 30 giugno 1993.
(7) Si veda, ora, il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

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