- Fuori dei centri abitati, all’interno delle curve devesi assicurare, fuori della proprietà stradale, una fascia di rispetto, inibita a qualsiasi tipo di costruzione, di recinzione, di piantagione, di deposito, osservando le norme determinate dal regolamento in relazione all’ampiezza della curvatura.
- All’esterno delle curve si osservano le fasce di rispetto stabilite per le strade in rettilineo.
- Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e del regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 430 (2) a euro 1.731 (2).
- La violazione delle suddette disposizioni importa la sanzione amministrativa accessoria dell’obbligo per l’autore della violazione stessa del ripristino dei luoghi a proprie spese, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.
(1) Vedi art. 27 reg. cod. strada.
(2) Il presente importo è stato così aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 31 dicembre 2020, a decorrere dal 1° gennaio 2021.